514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 25b LArm)
Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco.
La domanda deve essere presentata con l’apposito modulo alla competente autorità del Cantone di domicilio.