514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 27 LArm)
Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
due fototessere recenti.
L’autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, il candidato è ammesso all’esame.
L’esame pratico è obbligatorio soltanto per le armi da fuoco.
Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l’esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all’esame teorico se le disposizioni legali non hanno subito modifiche significative e se non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l’uso dell’arma.
Footnotes
Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). ↩
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