514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 27a LArm)
L’Ufficio centrale Armi rilascia alle compagnie aeree estere e alle competenti autorità estere l’autorizzazione quadro di cui all’articolo 27a capoverso 2 LArm.
L’autorizzazione quadro disciplina in particolare:
l’esercizio di funzioni di sicurezza negli aeroporti;
la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;
la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;
la protezione delle succursali.
Sulla base dell’autorizzazione quadro, l’Ufficio centrale Armi rilascia permessi di porto di armi a dipendenti di tali compagnie aeree. Prima del rilascio, può prendere le informazioni necessarie.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.