514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 40 cpv. 2 LArm)
Le autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:
prova la sua identità;
ha l’esercizio dei diritti civili;
gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi;
gode di buona reputazione;
dà prova delle particolari capacità previste dalla legge sulle armi.
Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all’autorità cantonale competente.1
I moduli presentati o rispediti alle autorità competenti devono essere distrutti dopo 15 anni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.