(art. 31c LArm)
L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:
- verifica l’autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm);
- rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm);
- trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm);
- rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a– 24c , 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un’autorizzazione;
- fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all’amministrazione e ai cittadini;
- rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm);
- tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31c cpv. 2 lett. bbisLArm);
- gestisce le seguenti banche dati:
1. le banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm,
2. la banca dati DANTRAG (art. 59a );
i. attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a );
j. coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
k. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
l.1 mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.