(art. 31c LArm)
L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:
1. le banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm,
2. la banca dati DANTRAG (art. 59a );
i. attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a );
j. coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
k. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
l.1 mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). ↩
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