514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
I permessi d’acquisto di armi rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2019, consentono tuttora di acquistare armi da fuoco d’ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche e armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm. Non possono tuttavia essere prorogati per queste armi.
I titolari di una patente di commercio di armi valida per armi da fuoco rilasciata prima dell’entrata in vigore della modifica restano autorizzati ad alienare, acquistare, procurare tramite mediazione in Svizzera e possedere armi da fuoco d’ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale.
I titolari di un’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 24c LArm rilasciata prima dell’entrata in vigore della modifica restano autorizzati a introdurre nel territorio svizzero armi da fuoco di cui al capoverso 2 e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale.
I Cantoni definiscono le modalità della comunicazione elettronica di cui all’articolo 30a soltanto quando i sistemi d’informazione necessari saranno disponibili. Fino ad allora, i titolari di patenti di commercio di armi devono effettuare, in merito alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi da fuoco, le comunicazioni seguenti:
gli annunci ai sensi degli articoli 9c , 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9e della presente ordinanza, entro un termine di 20 giorni invece di 30 giorni;
le comunicazioni sull’introduzione di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco nel territorio svizzero; tali comunicazioni devono contenere le indicazioni di cui all’articolo 30a capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all’autorità competente del Cantone in cui ha sede il titolare della patente di commercio di armi;
le comunicazioni sulla sostituzione di parti essenziali di arma ai sensi degli articoli 9d e 20 capoverso 2; tali comunicazioni devono contenere le indicazioni di cui all’articolo 30a capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all’autorità competente del Cantone in cui è domiciliato l’acquirente.1