Quando beni culturali sono minacciati da conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza, la Confederazione può mettere a disposizione un deposito protetto ai sensi dell’articolo 2 lettera c se la custodia a titolo fiduciario dei beni culturali si colloca sotto l’egida dell’UNESCO.
Il Consiglio federale può concludere al riguardo trattati internazionali. Essi disciplinano:
le modalità e le condizioni per il trasporto dei beni culturali;
la protezione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;
l’accesso ai beni culturali;
le modalità e le condizioni per l’esposizione e lo studio di beni culturali;
la durata della custodia;
le modalità e le condizioni per la restituzione dei beni culturali allo Stato di provenienza;
l’assunzione dei costi per il trasporto, l’assicurazione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;
l’assicurazione dei beni culturali;
la responsabilità per i beni culturali;
il diritto applicabile;
il foro competente.
Fintanto che i beni culturali si trovano in Svizzera, nessun diritto può essere fatto valere su di essi da terzi.
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