La Confederazione concede sussidi a condizione che il finanziamento residuo sia garantito.
L’ammontare del sussidio è fissato tenendo conto dei vantaggi finanziari che potrebbero derivare dall’esecuzione delle misure di protezione.
Se riduce l’importo dei sussidi all’atto della loro assegnazione, rifiuta i sussidi o ne riduce l’importo al momento della revisione della liquidazione finale, l’UFPP motiva la sua decisione. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi nonché le modalità di versamento.
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