Ai sensi della presente legge si intende per:
- beni culturali: beni, edifici e luoghi secondo l’articolo 1 della Convenzione;
- rifugi per beni culturali: depositi protetti per gli oggetti più importanti di collezioni e archivi di beni culturali d’importanza nazionale;
- deposito protetto: locale protetto che la Confederazione mette a disposizione per la custodia provvisoria a titolo fiduciario di beni culturali mobili facenti parte del patrimonio culturale di uno Stato e gravemente minacciati nello Stato che ne è proprietario o possessore.