L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i seguenti compiti di tutela dei beni culturali:
- consiglia e assiste le autorità federali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e coordina i lavori;
- consiglia le autorità cantonali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste nella preparazione e nell’esecuzione delle misure di loro competenza;
- informa e consiglia terzi nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali;
- tiene un inventario dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), lo sottopone al Consiglio federale per approvazione e lo pubblica;
- gestisce il sistema d’informazione geografica della protezione dei beni culturali conformemente alla legislazione sulla geoinformazione1.
- assume compiti di coordinamento nell’ambito delle domande per l’ottenimento dello statuto di protezione speciale (art. 7) o di protezione rafforzata (art. 8);
- istruisce i quadri della protezione civile competenti per la protezione dei beni culturali;
- può istruire il personale di istituzioni culturali nel settore della protezione dei beni culturali; il Consiglio federale può prevedere esigenze minime per l’istruzione.