La protezione dei beni culturali comprende la loro tutela ai sensi dell’articolo 5 del Secondo Protocollo e il loro rispetto ai sensi dell’articolo 6 del Secondo Protocollo.
Le autorità competenti adottano tutte le misure di protezione civili di carattere materiale od organizzativo atte a prevenire o attenuare gli effetti dannosi, sui beni culturali, di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d’emergenza.
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