L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 61 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1;
in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 14 maggio 19542per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Convenzione);
in esecuzione del Regolamento d’esecuzione del 14 maggio 19543della Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Regolamento d’esecuzione);
in esecuzione del Protocollo dell’Aia del 14 maggio 19544per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Primo Protocollo);
in esecuzione del Secondo Protocollo del 26 marzo 19995relativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Secondo Protocollo);
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20136,
decreta:
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