Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie disciplina in particolare:
- la natura e il quantitativo della merce da depositare;
- il deposito, il trattamento, la sorveglianza, il controllo e il rinnovo della merce;
- il luogo di deposito;
- il finanziamento e l’assicurazione;
- la copertura dei costi di deposito e delle perdite dovute al deprezzamento o alla diminuzione di peso o di qualità della merce che possono intervenire durante il deposito;
- l’eventuale trasmissione a terzi dell’obbligo di costituire scorte;
- l’eventuale obbligo di partecipare all’alimentazione del fondo di garanzia (art. 16);
- l’eventuale pena convenzionale (art. 43).