Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia sotto forma di patrimonio separato privato a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e compensare le fluttuazioni di prezzo delle merci delle scorte obbligatorie, tale fondo deve essere amministrato da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest’ultimo.
La costituzione, l’amministrazione, l’adeguamento e lo scioglimento di un fondo di garanzia nonché gli statuti dell’ente privato incaricato di amministrarlo sono subordinati all’approvazione del DEFR.
Se il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie impone all’impresa di contribuire ad alimentare il fondo di garanzia e di diventare membro dell’ente che lo amministra, quest’ultimo è tenuto ad accettare l’impresa come membro.
Le imprese esonerate dall’obbligo di costituire scorte in virtù dell’articolo 8 capoverso 3 sono tenute ad alimentare il fondo di garanzia come le altre imprese.
La riscossione di contributi per alimentare il fondo di garanzia non è ammessa su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.
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