Nella tassazione per le imposte dirette riscosse dalla Confederazione e dai Cantoni sui beni oggetto di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie sono ammesse le seguenti rettifiche di valore:
per le scorte obbligatorie (art. 11), al massimo il 50 per cento del prezzo di base;
per le scorte complementari (art. 14), al massimo l’80 per cento del prezzo d’acquisto o di produzione; se il valore effettivo della merce è inferiore, la rettifica è calcolata su tale valore.
Le riserve latenti risultanti dalle rettifiche di valore di cui al capoverso 1 sono imponibili al momento della liquidazione di queste ultime.
Se in seguito a una modifica del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie effettuata dall’UFAE le merci depositate non sono più soggette alla costituzione di scorte obbligatorie, la liquidazione della rettifica di valore non più ammissibile può essere ripartita in modo lineare su tre periodi fiscali al massimo. Se liquida volontariamente la rettifica di valore, il proprietario della scorta obbligatoria non ha diritto di procedere alla ripartizione.
La costituzione di scorte obbligatorie non soggiace ad alcuna tassa di bollo.
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