Il Consiglio federale può ordinare un maggior sfruttamento delle foreste per garantire l’approvvigionamento economico del Paese.
Se è istituito un fondo di compensazione per coprire le spese derivanti dal maggior sfruttamento, il Consiglio federale può prevedere che anche le aziende forestali che non partecipano al fondo versino contributi qualora il fondo:
sia amministrato da un ente rappresentativo;
non sia attivo nei settori della produzione, della lavorazione o della vendita del legno e dei prodotti del legno.
I contributi di cui al capoverso 2 non possono servire a finanziare l’amministrazione del fondo.
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