In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale può adottare misure d’intervento economico temporanee per garantire l’approvvigionamento in beni d’importanza vitale.
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
l’acquisto, la distribuzione, l’utilizzo e il consumo;
la limitazione dell’offerta;
la trasformazione e l’adeguamento della produzione;
l’utilizzo, il recupero e il riciclaggio di materie prime;
l’incremento delle scorte;
la liberazione delle scorte obbligatorie e di altre scorte;
l’obbligo di fornitura;
la promozione delle importazioni;
la limitazione delle esportazioni.
Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.
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