È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
nel corso di un procedimento penale per violazione degli articoli 49–52 sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena; o
contribuisce a impedire illecitamente l’esecuzione di una misura adottata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione.
Se l’autore favorisce un congiunto o un’altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.