Per rimediare a situazioni di grave penuria, il Consiglio federale può delegare al DEFR a titolo cautelare la competenza di liberare le scorte obbligatorie.
Il Consiglio federale può autorizzare l’UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 31–33.
Si adopera per informare in modo adeguato la popolazione, le imprese e le autorità sulla situazione dell’approvvigionamento ed emana raccomandazioni per accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento.
Footnotes
Abrogato dalla cifra I della LF del 20 giu. 2025, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2025 618;FF 2025 812). ↩
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