Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale a un accordo settoriale concluso dall’economia al fine di garantire l’approvvigionamento economico del Paese in situazioni di grave penuria, a condizione che:
- una maggioranza qualificata delle imprese del ramo economico interessato abbia approvato l’accordo;
- l’accordo sia conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di approvvigionamento;
- l’accordo garantisca l’uguaglianza giuridica, non violi disposizioni cogenti del diritto federale e cantonale e non porti durevolmente pregiudizio agli interessi di altri rami economici; e
- l’accordo porterà verosimilmente un considerevole beneficio a tutta l’economia.