Nei settori di compiti di cui all’articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federale, l’Assemblea federale può obbligare i Cantoni alla collaborazione con perequazione degli oneri.
L’obbligo è imposto sotto forma di conferimento dell’obbligatorietà generale ad accordi intercantonali (art. 14) o di obbligo di partecipazione (art. 15).
I Cantoni disciplinano la loro collaborazione in trattati intercantonali.
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