Il Consiglio federale stabilisce annualmente i versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli in base al loro potenziale di risorse per abitante.
I versamenti sono calcolati come segue:
i Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore al 70 per cento della media svizzera ricevono prestazioni a titolo di perequazione delle risorse affinché il loro potenziale di risorse per abitante dopo la perequazione raggiunga l’86,5 per cento della media svizzera;
per i Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante si situa tra il 70 e il 100 per cento della media svizzera, le prestazioni a titolo di perequazione delle risorse sono ridotte progressivamente in funzione del divario decrescente tra il potenziale di risorse e la media svizzera; se un Cantone con un potenziale di risorse del 70 per cento raggiunge un’unità supplementare del gettito fiscale standardizzato, le prestazioni sono ridotte del 90 per cento di tale unità;
la perequazione delle risorse non può modificare l’ordine di classifica dei Cantoni basato sul potenziale di risorse per abitante.
I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.
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