(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
- L’UDSC può rilasciare a una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione un’autorizzazione quale speditore autorizzato o destinatario autorizzato, se i seguenti requisiti sono adempiuti:
- la persona spedisce o riceve regolarmente merci;
- la persona indica il suo domicilio o i luoghi, che saranno autorizzati;
- la persona presta una garanzia a copertura dei tributi;
- la persona organizza l’amministrazione e l’esercizio in modo tale che il corso della spedizione e lo statuto doganale delle merci possano essere verificati successivamente in ogni momento senza lacune;
- il domicilio della persona e i luoghi, che saranno autorizzati, si trovano nel territorio doganale e così vicino a un ufficio doganale che i controlli sono possibili con un onere amministrativo adeguato.
- Nell’autorizzazione sono fissati condizioni e oneri per la procedura. L’UDSC può escludere determinate merci dalla procedura.
- L’autorizzazione stabilisce l’ufficio doganale competente di partenza o destinazione (ufficio doganale di controllo).
- L’UDSC rifiuta l’autorizzazione se il richiedente:
- non offre garanzie per uno svolgimento regolare della procedura; o
- ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.1
- L’UDSC decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.2
- Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’UDSC tutte le modifiche che riguardano i requisiti per l’autorizzazione.3