L’UDSC sospende la qualifica di AEO se constata o ha sufficienti motivi di ritenere che:
le condizioni di cui agli articoli 112b , 112e nonché 112g lettere b–h non sono più adempiute;
una persona di cui all’articolo 112d è fortemente sospettata di aver commesso un’infrazione penale grave o infrazioni penali ripetute ai sensi dell’articolo 112d o 112g lettera a;
l’AEO:
1. non può più dimostrare di trovarsi in una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettergli di adempiere gli obblighi assunti tenendo conto del tipo di attività commerciale,
2. ha inoltrato una domanda di concordato ai sensi dell’articolo 293 LEF o contro di lui è stata avanzata una domanda di fallimento ai sensi degli articoli 166 e 190–193 LEF, oppure
3. non ha versato i dazi dovuti o le altre imposte, tributi ed emolumenti dovuti;
Essa sospende inoltre la qualifica di AEO se l’AEO ne fa richiesta.
La sospensione ha effetto immediato se la sicurezza e la salute della popolazione o l’ambiente lo esigono.
La sospensione non ha effetto sulle procedure d’imposizione doganali avviate prima della sospensione.
L’UDSC fissa la durata della sospensione in modo adeguato.
Se l’AEO adempie nuovamente le condizioni, l’UDSC revoca la sospensione.
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