(art. 43 cpv. 1 lett. a LD)
- Gli animali, le macchine agricole e gli apparecchi, nonché altri oggetti, che servono alla gestione di fondi situati nella zona di confine svizzera o estera, devono essere dichiarati per il regime di ammissione temporanea.
- Il DFF disciplina il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.
- L’ufficio doganale può prevedere agevolazioni procedurali e rinunciare alla garanzia dei tributi.