Gli aeromobili e le merci trasportate non devono essere né presentate né dichiarate, se:
sorvolano il territorio doganale senza atterraggio intermedio; o
circolano senza atterraggio nel territorio doganale estero da un aerodromo nazionale verso lo stesso di ritorno o verso un altro aerodromo nazionale.
Le merci trasportate in aeromobili devono essere presentate ma non dichiarate se, dopo un unico atterraggio, lasciano nuovamente il territorio doganale intatte.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). ↩
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