devono mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci, sempre che vengano tenute.
2. I seguenti dati devono essere messi a disposizione:
3. L’obbligo di mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci termina sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.
4. I dati messi a disposizione dell’UDSC sono distrutti da quest’ultima 72 ore dopo il loro ricevimento.
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). ↩
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