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Commenti: Art. 153 | Omnilex
Law
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Art. 153
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Art. 154
Art. 153
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mag 2007
Fonte originale
(art. 49 cpv. 2 LD)
L’identità delle merci è garantita in linea di massima mediante sigillo. Sono ammessi unicamente sigilli che l’UDSC ritiene confacenti allo scopo.
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il genere e il numero di sigilli nella dichiarazione doganale.
L’UDSC può prescindere dal sigillo, se l’identità delle merci può essere garantita dalla relativa descrizione o da altre misure adeguate.
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