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Commenti: Art. 161 | Omnilex
Law
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Art. 161
Art. 160
Art. 162
Art. 161
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mag 2007
Fonte originale
(art. 56 cpv. 2 LD)
Non sono ammesse lavorazioni che:
comportano il rischio di contraffazione; o
possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti federali di natura non doganale.
L’UDSC può vietare la lavorazione di merci che potrebbe pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.
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