Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 181 | Omnilex
Law
/
Art. 181
Art. 180
Art. 182
Art. 181
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mag 2007
Fonte originale
(art. 65 cpv. 3 LD)
Non sono ammesse lavorazioni che:
comportano il rischio di contraffazione; o
possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti federali di natura non doganale.
L’UDSC può vietare la lavorazione e il miglioramento di merci che potrebbero pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OD · Ordinanza sulle dogane
Torna alla legge
Art. 180
Art. 182