Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 199 | Omnilex
Law
/
Art. 199
Art. 198
Art. 200
Art. 199
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mag 2007
Fonte originale
(art. 77 cpv. 2 LD)
La fideiussione si considera giuridicamente costituita, solo se il fideiussore ha firmato il modulo ufficiale previsto per la fideiussione.
Per le persone giuridiche, la facoltà di costituire la fideiussione è data dopo l’autorizzazione alla firma.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OD · Ordinanza sulle dogane
Torna alla legge
Art. 198
Art. 200