Il ricavato della realizzazione di un pegno doganale o della vendita di titoli serve innanzitutto a coprire i costi per la conservazione nonché per la realizzazione del pegno doganale e la vendita dei titoli. La parte rimanente serve a soddisfare l’obbligazione doganale.
L’UDSC fissa un congruo termine affinché il debitore doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere. Al riguardo è applicata la successione indicata dal debitore doganale o, qualora non esista una corrispondente dichiarazione del debitore doganale, la successione menzionata nell’articolo 200.
Un’eventuale eccedenza del ricavato:
è messa a disposizione della persona avente diritto; o
confluisce nella Cassa federale, qualora la persona avente diritto non sia conosciuta.
L’UDSC allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavato.
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