(art. 127 cpv. 1 lett. a LD)
Sempre che non sia adempiuta la fattispecie legale di un’infrazione doganale, è punito ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 lettera a LD chiunque:
- omette di dichiarare o dichiara in modo errato merci in franchigia di dazio all’atto dell’introduzione nel territorio doganale o dell’asportazione dallo stesso oppure le trasporta attraverso il confine doganale senza passare per strade doganali, punti d’approdo doganali o aerodromi doganali previsti a questo scopo;
- dichiara merci soggette a dazio a voci di tariffa errate, se la corretta voce di tariffa comporta tributi doganali per importi uguali o inferiori;
- nel traffico aereo transfrontaliero impiega un aerodromo per il cui utilizzo l’UDSC non ha rilasciato alcuna autorizzazione;
- attraversa il confine doganale con un veicolo senza utilizzare una strada doganale autorizzata per tale corsa dall’UDSC;
- non osserva le prescrizioni di cui agli articoli 5–12 dell’ordinanza del 12 ottobre 20111sulla statistica del commercio esterno;
- non rispetta i termini stabiliti dall’UDSC;
- non osserva l’obbligo di menzione di cui all’articolo 61;
- non rispetta le prescrizioni relative alla conservazione di dati e documenti di cui agli articoli 94–98;
- esegue lavorazioni non ammesse di merci in depositi doganali aperti o depositi franchi doganali (art. 161 e 181);
- non rispetta le condizioni e gli oneri fissati in autorizzazioni, accordi o impegni d’impiego in base alla presente ordinanza.