Alle domande di qualifica di AEO presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015 si applica il nuovo diritto.
Ai regimi di ammissione temporanea non conclusi al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015 rimane applicabile il diritto anteriore.
Il depositario deve tenere un inventario (art. 182 cpv. 2) per le seguenti merci sensibili immagazzinate in un deposito franco doganale al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica:
autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 8711;
mobili delle voci di tariffa 9401 e 9403.
Il depositario deve soddisfare i seguenti requisiti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015:
le condizioni per l’allestimento e la tenuta dell’elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti secondo l’articolo 183 capoversi 1 lettera c e 1bis;
le condizioni per l’allestimento e la tenuta dell’inventario per merci sensibili secondo l’articolo 184 capoversi 1 lettere c, k e q nonché 2.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.