Per prodotti originari, l’UDSC concede l’imposizione all’aliquota preferenziale, conformemente a uno degli accordi di libero scambio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20081sul libero scambio 1 o all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952sul libero scambio 2, senza la presentazione di una prova dell’origine se:
si tratta di un invio da privato a privato;
il valore complessivo dei prodotti originari contenuti nell’invio non supera 1000 franchi;
l’invio non ha carattere commerciale;
la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dichiara che le condizioni per la concessione delle preferenze tariffali sono soddisfatte e che non sussiste alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione; e
il relativo accordo di libero scambio non prevede altrimenti.
La rinuncia alla presentazione di prove dell’origine per prodotti originari di un Paese o territorio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 16 marzo 20073sulle preferenze tariffali si fonda sull’ordinanza del 30 marzo 20114sulle regole d’origine.