(art. 28 cpv. 1 lett. b LD) La dichiarazione doganale in forma cartacea è ammessa: a. in caso di immissione in libera pratica (art. 48 LD) di:1 1. merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri (art. 6 OD), 2. bare con salme, urne cinerarie e accessori funebri (art. 7 OD), 3. premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore (art. 8 OD), sempre che non soggiacciano a tributi, 4. mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti commerciali, documenti privi di valore collezionistico, valori di bollo ufficiali e titoli di trasporto (art. 13 OD), 5. masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati (art. 14–16 OD), 6. merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno (art. 17 OD), 7. oggetti per l’insegnamento e la ricerca (art. 19 OD), 8. oggetti d’arte e d’esposizione per i musei (art. 20 OD), 9. strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura (art. 21 OD), 10. studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio (art. 22 OD), 11. merci del traffico nella zona di confine (art. 23 OD; art. 24a ), 12. uva e vino di fondi della zona di confine (art. 24 OD), sempre che non soggiacciano a tributi, 13. merci del traffico di mercato (art. 25 OD), sempre che non soggiacciano a tributi, 14. modelli e campioni di merci (art. 27 OD), sempre che non soggiacciano a tributi, 15. imballaggi indigeni (art. 28 OD), 16. materiale bellico della Confederazione (art. 29 OD), 17. oggetti d’uso personale (art. 63 e all. 1 OD), sempre che non soggiacciano a tributi, 18. invii regalo (art. 1 dell’O del DFF del 4 apr. 20072sulle dogane), sempre che non soggiacciano a tributi, 19. merci delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, sempre che siano oggetto di un’autorizzazione della Direzione delle dogane di Ginevra, 20. altre merci in quantità esigue, sempre che non soggiacciano a tributi e non siano destinate al commercio; b.3 … c. in caso di assegnazione di merci al regime di ammissione temporanea (art. 58 LD); d. in caso di assegnazione di merci al regime del perfezionamento attivo secondo il regime di non riscossione semplificato e di restituzione semplificato (art. 59 LD; art. 168 cpv. 3 OD); e.4 in caso di assegnazione al regime d’esportazione (art. 61 LD) di merci secondo la lettera a, ad eccezione dei numeri 7–9, 15, 16 e 19; f. in caso di assegnazione al regime d’esportazione (art. 61 LD) di tabacchi manufatti che beneficiano della restituzione o della sospensione dell’imposta sul tabacco; g. in singoli casi eccezionali con un’autorizzazione straordinaria della DGD o della direzione di circondario.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 23 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2307). ↩
RS 631.011 ↩
Abrogata dal n. I dell’O dell’AFD del 25 feb. 2015, con effetto dal 1° mag. 2015 (RU 2015 853). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 23 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2307). ↩
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