(art. 28 cpv. 1 lett. b LD)
La dichiarazione doganale in forma cartacea è ammessa:
a. in caso di immissione in libera pratica (art. 48 LD) di:1
1. merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri (art. 6 OD),
2. bare con salme, urne cinerarie e accessori funebri (art. 7 OD),
3. premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore (art. 8 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
4. mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti commerciali, documenti privi di valore collezionistico, valori di bollo ufficiali e titoli di trasporto (art. 13 OD),
5. masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati (art. 14–16 OD),
6. merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno (art. 17 OD),
7. oggetti per l’insegnamento e la ricerca (art. 19 OD),
8. oggetti d’arte e d’esposizione per i musei (art. 20 OD),
9. strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura (art. 21 OD),
10. studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio (art. 22 OD),
11. merci del traffico nella zona di confine (art. 23 OD; art. 24a ),
12. uva e vino di fondi della zona di confine (art. 24 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
13. merci del traffico di mercato (art. 25 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
14. modelli e campioni di merci (art. 27 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
15. imballaggi indigeni (art. 28 OD),
16. materiale bellico della Confederazione (art. 29 OD),
17. oggetti d’uso personale (art. 63 e all. 1 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
18. invii regalo (art. 1 dell’O del DFF del 4 apr. 20072sulle dogane), sempre che non soggiacciano a tributi,
19. merci delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, sempre che siano oggetto di un’autorizzazione della Direzione delle dogane di Ginevra,
20. altre merci in quantità esigue, sempre che non soggiacciano a tributi e non siano destinate al commercio;
b.3 …
c. in caso di assegnazione di merci al regime di ammissione temporanea (art. 58 LD);
d. in caso di assegnazione di merci al regime del perfezionamento attivo secondo il regime di non riscossione semplificato e di restituzione semplificato (art. 59 LD; art. 168 cpv. 3 OD);
e.4 in caso di assegnazione al regime d’esportazione (art. 61 LD) di merci secondo la lettera a, ad eccezione dei numeri 7–9, 15, 16 e 19;
f. in caso di assegnazione al regime d’esportazione (art. 61 LD) di tabacchi manufatti che beneficiano della restituzione o della sospensione dell’imposta sul tabacco;
g. in singoli casi eccezionali con un’autorizzazione straordinaria della DGD o della direzione di circondario.