(art. 25 cpv. 1 e 3, 28 cpv. 1 e 2 nonché 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 118 OD)
- Il gestore che intende sollecitare la franchigia doganale o la riduzione dei tributi doganali per prodotti greggi del suolo, uva o vino deve dichiarare anticipatamente, per scritto e mediante il modulo previsto a tal fine, all’ufficio doganale indicato sul certificato di reddito (art. 118 cpv. 1 lett. b OD):
- la natura e la quantità delle merci; e
- l’ora e il luogo del passaggio di frontiera.
- La predichiarazione può essere trasmessa via fax o elettronicamente oppure consegnata direttamente all’ufficio doganale. Essa vale come dichiarazione doganale.
- La dichiarazione doganale è considerata accettata ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LD nel momento in cui giunge, debitamente compilata, all’ufficio doganale.
- La predichiarazione deve giungere all’ufficio doganale al più tardi due ore prima dell’importazione; ciò vale anche per le merci importate al di fuori degli orari d’apertura dell’ufficio doganale. L’importazione delle merci dichiarate deve avvenire entro un’ora dall’orario d’importazione indicato nella predichiarazione.
- Il gestore deve informare l’ufficio doganale in merito a tutti i cambiamenti relativi all’ora o al luogo del passaggio di frontiera nonché alla natura e alla quantità delle merci dichiarate. La notifica dei cambiamenti può avvenire per scritto o telefonicamente e deve giungere all’ufficio doganale prima dell’importazione delle merci. Per i cambiamenti notificati telefonicamente, l’ufficio doganale può chiedere una conferma scritta o la successiva presentazione di una prova.
- Il gestore deve annunciare, mediante il modulo previsto a tal fine, l’identità dei propri impiegati e collaboratori; deve contemporaneamente indicare se dette persone sono abilitate a effettuare la predichiarazione di cui al presente articolo.