(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)
- La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può utilizzare il passaggio verde solamente se porta con sé merci del traffico turistico che:
- sono esenti da dazio;
- non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
- non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
- L’utilizzo del passaggio verde vale come dichiarazione doganale. La dichiarazione è considerata accettata all’atto del passaggio.
- Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.