(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)
- Il conducente può impiegare la dichiarazione doganale verde a vista solamente se è alla guida di un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b, e o f e se tutte le merci trasportate:1
- sono merci del traffico turistico;
- sono esenti da dazio;
- non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
- non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
- Il conducente deve posizionare la dichiarazione doganale verde a vista sul parabrezza in modo tale che sia ben visibile dal personale dell’UDSC.
- L’impiego della dichiarazione doganale verde a vista vale come dichiarazione doganale. Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata.
- Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, il conducente deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.