(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)
- La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può impiegare un mezzo di trasporto pubblico con targa verde di dichiarazione doganale solamente se porta con sé merci del traffico turistico che:
- sono esenti da dazio;
- non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
- non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
- L’impiego di un mezzo di trasporto pubblico con targa verde di dichiarazione doganale vale come dichiarazione doganale.
- La dichiarazione doganale è considerata accettata quando il mezzo di trasporto pubblico lascia l’ultima fermata prima del confine doganale.
- I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto pubblici nei quali la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è stata informata in altro modo circa le disposizioni di cui al capoverso 1.