Il destinatario autorizzato deve dichiarare presso l’ufficio doganale di controllo le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il trentesimo giorno seguente la presentazione in dogana.1
Per il rimanente si applica l’articolo 4 capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 10 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 219). ↩
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