(art. 25 cpv. 1, 35 nonché 42 cpv. 1 lett. a e d LD)
- Dopo la comunicazione del risultato della selezione, lo speditore autorizzato o il destinatario autorizzato deve presentare all’ufficio doganale di controllo i documenti di cui all’articolo 17 o 17a :1
- prima del controllo doganale, in caso di intervento dell’ufficio doganale di controllo ai sensi dell’articolo 108 o 112 OD;
- al più tardi il giorno lavorativo seguente la comunicazione del risultato della selezione, negli altri casi.
- Se le condizioni d’esercizio lo consentono, nei casi di cui al capoverso 1 lettera b l’ufficio doganale di controllo può, su richiesta, prorogare il termine.