(art. 162 cpv. 3 OD)
In deroga all’articolo 162 capoverso 3 OD, la nuova dichiarazione doganale può essere presentata entro 30 giorni civili dal trasferimento di proprietà della merce se:
- la merce è stata precedentemente dichiarata in forma cartacea e imposta allo scopo d’impiego per la vendita incerta;
- la nuova dichiarazione doganale viene presentata entro il termine di validità della dichiarazione doganale precedente; e
- la presentazione in un secondo momento non comporta alcuna riduzione dei tributi o l’elusione di disposti federali di natura non doganale.