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Art. 11

641.101OTBFederal Council Ordinance1 lug 1974Fonte originale
  1. Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera, che delibera la creazione di buoni di godimento, è tenuta a inoltrare spontaneamente all’AFC, nel termine di 30 giorni, una copia firmata delle deliberazioni.
  2. La tassa sui buoni di godimento dev’essere pagata spontaneamente all’AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo.1
  3. Al rendiconto vanno allegate le deliberazioni relative all’emissione di buoni di godimento e il programma di emissione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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