641.101OTBFederal Council Ordinance1 lug 1974Fonte originale
Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili con pagamento periodico dei premi secondo l’articolo 22 lettera a LTB le assicurazioni che durante la durata complessiva del contratto sono finanziate con premi annui essenzialmente dello stesso importo. Tra queste rientrano anche:
le assicurazioni i cui premi crescono regolarmente;
le assicurazioni con premi indicizzati;
le assicurazioni per le quali il più elevato dei premi annui convenuto per i primi cinque anni della durata del contratto supera il più basso di non oltre 20 per cento;
le assicurazioni vita intera con pagamento dei premi ridotto.
In particolare non vi è pagamento periodico dei premi secondo l’articolo 22 lettera a, se:
la durata del contratto è inferiore a cinque anni, oppure
nonostante il pagamento periodico dei premi convenuto contrattualmente, nei primi cinque anni di durata del contratto non sono pagati i relativi premi annui, eccetto che:
1. l’obbligo di pagare i premi si estingue a causa di morte o invalidità della persona assicurata;
2. il valore della liquidazione (valore di riscatto comprese tutte le partecipazioni alle eccedenze) sia inferiore ai premi pagati.
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