641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Il depositario autorizzato deve:
sorvegliare la regolarità della colorazione e marcatura del gasolio;
su richiesta dell’autorità fiscale, prelevare campioni di olio da riscaldamento extra leggero e verificarne la regolarità della colorazione e della marcatura;
tenere un controllo di questi prelievi e dei risultati delle analisi;
registrare entrata, consumo e scorta di coloranti e sostanze per la marcatura;
comunicare immediatamente all’autorità fiscale i guasti agli impianti per la colorazione e la marcatura che hanno cagionato una colorazione o marcatura lacunosa.
In caso di guasti secondo il capoverso 1 lettera e l’autorità fiscale può:
ordinare ulteriori misure di sorveglianza per garantire il buon funzionamento dell’esercizio;
esigere che l’olio da riscaldamento extra leggero avente un tenore troppo basso di coloranti e sostanze per la marcatura sia ricolorato e rimarcato o aggiunto ad altro olio da riscaldamento extra leggero nel deposito autorizzato;
rinunciare alla ricolorazione e alla rimarcatura e autorizzare l’uso come olio da riscaldamento extra leggero se per motivi economici tali procedimenti non sono adeguati, se si escludono vantaggi fiscali e la sicurezza fiscale è garantita.
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