641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
La procedura che regge il trasporto di merci non tassate inizia:
per merci importate, nel momento in cui l’ufficio doganale accetta il bollettino di scorta;
per altre merci, nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino di scorta è riempito integralmente e firmato.
La procedura termina:
per merci esportate, nel momento in cui l’ufficio doganale attesta l’esportazione nel bollettino di scorta;
per altre merci, nel momento in cui la merce giunge al deposito autorizzato e il suo arrivo è attestato nel bollettino di scorta e la quantità è regolarmente scritta nella contabilità merci.
L’immagazzinamento di carburanti, olio da riscaldamento extra leggero e altri combustibili in un deposito di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati è attestato dalla Carbura nel bollettino di scorta.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). ↩
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