641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Hanno diritto al carburante esente da imposta:
i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20071sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
le persone beneficiarie ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo durante lo svolgimento effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera.
Non hanno diritto al carburante esente da imposta:
i cittadini svizzeri;
le persone di nazionalità estera con un permesso di dimora secondo la legge federale del 16 dicembre 20052sugli stranieri e la loro integrazione3che lavorano presso una missione diplomatica, una missione permanente o un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure un posto consolare.
Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. ↩
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