641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
I carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta:
trattandosi di aeromobili, sempre che restino a bordo;
trattandosi di altri veicoli, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest’ultimo sia stato rifornito all’estero in correlazione con un trasporto transfrontaliero.1
I carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo sono esenti da imposta sino 25 litri al massimo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). ↩
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