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Art. 4

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’autorità fiscale può entrare in fondi e in locali per effettuare controlli nonché per fermare veicoli allo scopo di controllarne il carburante.
  2. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante il tempo di gestione, d’esercizio o di lavoro.
  3. Le persone controllate sono tenute a cooperare nel modo richiesto dall’autorità fiscale.

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